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f DISPOSIZIONI C.P. PER LA PESCA IN APNEA: f

La normativa è disciplinata in generale dal D.P.R. 02.10.1968 n°1639 e successive modificazioni. In ambito locale possono esservi delle prescrizioni particolari emanate con apposita Ordinanza del capo del Circondario di cui si suggerisce la consultazione.

In generale la pesca subacquea sportiva è consentita:

g a distanza superiore a metri 500 dalle spiagge frequentate da bagnanti;
g a distanza superiore a metri 100 dalle reti poste dei pescatori professionisti;
g dal sorgere al tramonto del sole;
g senza l'uso di apparecchi ausiliari di respirazione.

Gli obblighi e le prescrizioni per l'esercizio della pesca subacquea sono:

g è vietato attraversare le zone frequentate dai bagnanti con un'arma subacquea carica;
g è fatto obbligo al subacqueo di segnalarsi con un galleggiante provvisto di una bandiera rossa con una striscia diagonale bianca ben visibile a 300 metri. Se il subacqueo è accompagnato da un mezzo nautico (il mezzo non è obbligatorio) è lì che va issata la bandiera.
g il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dal mezzo nautico con la bandiera;
g l'età minima per praticare la pesca con fucile subacqueo è di 16 anni
g al pescatore sportivo subacqueo è vietata la raccolta del corallo, dei molluschi e dei crostacei.

Chiunque, senza l'autorizzazione dell'Autorit à competente, esercita la pesca nei porti e nelle altre località di sosta o di transito della nave è punito con sanzione amministrativa fino ad euro 51 (Art.1168 C.N.)

 

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